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Legge 27/12/2002 n. 290c) le somme da individuare annualmente in sede di Legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di Legge aventi le stesse finalitā di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare d) le somme annualmente determinate con la Legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunitā europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla Legge 26 novembre 1975, n. 748.". -Il testo dell'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) č il seguente: "Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalitā dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 č acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-cittā e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunitā montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed č assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalitā e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente Legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun Decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato č richiesto entro cinquantacinque giorni ed č reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento č adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchč su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo č delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un Decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.". -Il testo del capo I della giā citata Legge n. 59/1997 č il seguente: "Capo I Art. 1. 1. Il Governo č delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o pių decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente Legge. Ai fini della presente Legge, per "conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali si intendono le province, i comuni, le comunitā montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietā di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente Legge, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunitā, nonchč tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie attivitā promozionale all'estero di rilievo nazionale b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettora le, consultazioni referendarie escluse quelle regionali h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale l) ordine pubblico e sicurezza pubblica m) amministrazione della giustizia n) poste e telecomunicazioni o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali p) ricerca scientifica q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, ma rittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 a) i compiti di regolazione e controllo giā attribuiti con Legge statale ad apposite autoritā indipendenti b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con Legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universitā degli studi e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitā, delle esigenze della salute, della sanitā e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. Art. 2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente Legge spetta alle regioni quando č riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. 2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'art. 1 č disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestā normativa, dalle regioni e dagli enti locali. 2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al com- Art. 3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1 b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietā di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente Legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchč i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchč la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalitā e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integritā di ciascuna regione e l'accesso delle comunitā locali alle strutture sovraregionali e) individuate le modalitā e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
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